21 Novembre 2011
L’attualità ha riportato l’argomento alla ribalta delle cronache nazionali, ma la prevenzione vera non può prescindere da un’attenzione scrupolosa e costante alla manutenzione dei fossi. Fra le concause dei fenomeni di esondazione che nel recente passato hanno interessato drammaticamente anche il nostro territorio, vi è infatti la regimentazione delle acque e la pulizia dei canali, un obbligo che chiama in causa non solo gli Enti pubblici ma anche i privati. Ecco perché, ancor prima che la furia del maltempo si scatenatasse a Genova e in Lunigiana, il Sindaco aveva preso carta e penna esortando una quindicina di cittadini a provvedere ai lavori di loro competenza. I sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico avevano evidenziato una serie di criticità, Soprani ha inviato un sollecito ricordando che “in caso di accertata inottemperanza si procederà all’irrogazione di sanzione amministrativa ed emissione della relativa ordinanza con eventuale deferimento all’autorità giudiziaria”. La pulizia dei fossi, insomma, non è un optional ma una responsabilità precisa su cui l’Amministrazione ha intenzione di stringere tempi e controlli andando a sanzionare le violazioni. “Il rischio che si corre è troppo grande per essere tolleranti – spiega Soprani –; il nostro stesso Comune sta intervenendo anche in situazioni di sua non stretta pertinenza ma i privati devono collaborare e prendersi carico della propria parte”.
Il regolamento vigente di Polizia Urbana e Rurale è estremamente chiaro. All’art. 31 del titolo quarto, recita: «Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di realizzare adeguati sistemi di regimentazione delle acque e di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti. Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. “fondi a monte”) è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti (“a valle”) non siano invasi dall’acqua o da altri materiali».
Analogamente, è fatto obbligo provvedere a potature e falciature della vegetazione laddove limiti la visibilità e la sicurezza delle strade pubbliche (art. 32) ed effettuare l’aratura del terreno in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada.
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