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21 Febbraio 2012

Pulizia fossi, canali e scarpate: sanzioni più "salate"
Comunicato

Rami che pendono, siepi che debordano invadendo la carreggiata e ostruendo la visibilità, fossi che non contengono le acque, scarpate che cedono: sono flash purtroppo ricorrenti quando la natura sfugge al controllo. Se questo però accade con la complicità dell’umana negligenza è giusto intervenire. Ecco perché il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità le modifiche al regolamento di polizia urbana e rurale che si riferiscono alla “pulizia dei fossi e/o canali dei privati e regimentazione delle acque meteoriche” (art. 31) e alla “regolazione della vegetazione e pulizia lungo le strade” (art. 32). A distanza di un anno dall’entrata in vigore del testo, si è infatti “manifestata la necessità di rendere più incisive le disposizioni – ha spiegato l’assessore Massimiliano Russo – adottando nuovi parametri sulla base dei quali commisurare le sanzioni e introducendo il principio della recidiva, che l’inasprisce ulteriormente”. La modesta entità dei minimi (25 €) delle precedenti “tariffe” ne limitava l’efficacia deterrente a fronte della particolare rilevanza degli interessi perseguiti: l’incolumità pubblica, l’uso corretto del suolo, la sicurezza urbana. Le violazioni ai divieti e agli obblighi previsti dal regolamento, verranno punite d’ora in poi con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ai 200 € e non superiore ai 600 €, cifre destinate a raddoppiare nel caso in cui si ricada nello stesso errore. E’ preciso obbligo dei proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali realizzare adeguati sistemi di regimentazione delle acque, di provvedere costantemente alla pulizia dei fossi e canali di sgrondo evitando il formarsi di depositi di materiali vari che possano ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche in presenza di abbondanti precipitazioni (art. 32). Analogamente, spetta ai proprietari di terreni e di aree verdi la pulizia di scarpate ascendenti o ascendenti e la periodica asportazione delle porzioni eventualmente franate, così come la falciatura della vegetazione: la crescita della vegetazione che scavalca i confini della proprietà e finisce per invadere la sede stradale può recare grave pregiudizio a chi guida.

NUOVO ARTICOLO 7:

Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/oo) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/oo).

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento agli articoli 31, 32 e 33 sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/oo) e non superiore ad Euro 600,00 (seicento/oo).

In caso di recidiva, oltre all’applicazione di sanzioni accessorie, si applicano sanzioni pecuniarie doppie rispetto alla sanzione irrogata per la prima violazione.

Le violazioni alle Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art.3 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/oo) e non superiore ad Euro 500,00.

L’iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali e le modalità di determinazione delle sanzioni sono previsti dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile l’obbligo di cessare immediatamente dall’atto abusivo o lesivo e di procedere all’eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato, ovvero eseguendo le opere o gli atti omessi). Di tale obbligo (sanzione accessoria) dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà fissato un congruo termine per l’esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale, in caso di inottemperanza alla sanzione entro il termine fissato, l’ente può provvedere direttamente all’esecuzione d’ufficio, in tal caso sono a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido tutte le spese all’uopo sostenute, oltre a sanzioni ed interessi.

NUOVO ARTICOLO 31:

Pulizia dei fossi e/o canali privati e regimazione delle acque meteoriche

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di realizzare adeguati sistemi di regimentazione delle acque e di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi, alle colture confinanti ed alla strade pubbliche e/o private.

Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. “fondi a monte”) è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti (“a valle”) non siano invasi dall’acqua o da altri materiali.

Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d`acqua minori privati, naturali o no, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall`eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

NUOVO ARTICOLO 32:

Regolazione della vegetazione e pulizia sponde lungo le strade

I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature eo falciature, che la crescita della vegetazione (siepi vive, rami delle piante, radici, arbusti vari etc.) nei terreni di loro proprietà e nelle aree di propria competenza limiti la visibilità, restringa o danneggi la sede stradale e/o metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche ovvero la pubblica incolumità.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche o di uso pubblico hanno l’obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti di loro proprietà; hanno inoltre l’onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno – o materiale di qualsivoglia natura – franato dalla scarpata o dal terreno soprastante nella cunetta stradale e/o nel fosso.

Lucia Flaùto
Comune di Castelfidardo

Comune di Castelfidardo

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