6 Agosto 2021
IL SINDACO
Visto l’art. 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente il “Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull’elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l’elezione dei consigli comunali”;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante: “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”;
Viste le circolari del Ministero dell’interno n. 70, in data 16 aprile 1996, e n. 134/03, in data 30 dicembre 2003;
RENDE NOTO
Tutti i cittadini dei seguenti Paesi aderenti all’Unione europea:
“Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria”, potranno votare per l’elezione diretta del Sindac e del Consiglio comunale, nel Comune di residenza. Lo stesso diritto ha il personale diplomatico o consolare (ed il relativo personale dipendente dei consolati o ambasciate) degli Stati dell’Unione europea in Italia, pur se non residenti, e non già iscritti in nessuna lista aggiunta di altro comune italiano.
Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale.
Per l’esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di residenza, domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
— la cittadinanza;
— l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
— la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti. L’iscrizione dell’elettore di altro Stato dell’Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune;
— la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido, come previsto dagli artt. 38 e 45 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio elettorale comunale o scaricata dal sito del Comune.
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorale.
Modulo di domanda (clicca qui per scaricare modulo da compilare)
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune. Testo integrale Manifesto per esercizio di voto ed eleggibilità in Italia – Cittadini comunitari
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