5 Aprile 2023
Nell’anno 2023 l’Ufficio Elettorale procederà all’aggiornamento dei due Albi dei Giudici Popolari: per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello.
I cittadini italiani di età compresa fra i 30 e i 65 anni, in possesso dei requisiti richiesti (art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287), potranno presentare domanda utilizzando il modulo (scaricabile su: https://www.comune.castelfidardo.an.it/wp-content/uploads/2019/07/domanda_elenco_giudicipopolari.pdf o direttamente presso l’Ufficio Elettorale) appositamente predisposto entro la scadenza del 31 luglio 2023.
Modalità di presentazione:
– c/o l’Ufficio Elettorale del Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n. 8 -; dal lunedì al venerdì dalle h. 09,00 alle h. 12,30 – tel: 071/7829337 – 341 – Referente Daniela Valentini;
– tramite e-mail: elettorale@comune.castelfidardo.an.it (alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente);
– tramite pec: elettorale.castelfidardo@pec.it (alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente).
Si precisa che l’iscrizione negli elenchi suddetti è obbligatoria ai sensi dell’art. 11 della legge 10 Aprile 1951, n° 287.
LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287
Articolo 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise
I Giudici per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d’Appello
I Giudici delle Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 11- Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
(Carattere obbligatorio dell’ufficio – Condizione giuridica del giudice popolare)
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Articolo 12 – Incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare.
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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