30 Ottobre 2012
Tutte le persone che non sono state censite alla data del 9 ottobre 2011, ovvero che non hanno compilato o riconsegnato il questionario Istat relativo al 15° censimento generale della popolazione e che tuttavia dimorano ancora nel territorio comunale, possono evitare di essere cancellate per irreperibilità presentandosi all’Ufficio Anagrafe entro il mese di novembre. Lo rende noto l’avviso pubblico diffuso dal I Settore, con il quale invita gli iscritti ma non censiti a confermare il requisito della dimora abituale (residenza) oppure ad indicare in quale Comune siano stati eventualmente censiti.
Gli stranieri non comunitari e non censiti, dovranno dimostrare il possesso delle condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano mediante esibizione del titolo di soggiorno in corso di validità oppure del titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo o altra documentazione avente pari valore.
Pertanto, nel ricordare a tutte le persone non censite I`obbligo sancito dalla Legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale (residenza), se le indagini svolte dalla Polizia municipale confermeranno il loro allontanamento dall’indirizzo risultante in anagrafe, l’ ufficio procederà nei loro confronti alla cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità al 15° censimento generate delta popolazione del giorno 09 10 2011.
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